Richiedi pass sosta - veicoli elettrici

Il Comune di Monza ha deliberato (Delibera G.C. n. 77/2024) di derogare il pagamento della sosta nelle aree a pagamento non in struttura gestite da Monza Mobilità Srl ai veicoli così come definiti dal d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) a trazione completamente elettrica.

Per ottenere il rilascio del pass, i possessori di veicoli elettrici devono registrare il proprio veicolo sull’ app Monza Mobilità o sul relativo portale web selezionando l’icona a fianco della targa interessata e allegando il libretto del veicolo. Il permesso si intende valido in seguito alla ricezione della mail di conferma inviata dai nostri uffici.

La gratuità della sosta è valida esclusivamente sulle strisce blu su strada (sono esclusi i parcheggi in struttura gestiti da Monza Mobilità Srl: Porta Monza, Ospedale, Piazza Castello e parcheggio interrato di Via Martiri delle Foibe e altri parcheggi privati gestiti da terzi).

Le categorie di veicoli sono le seguenti:

a) motoveicoli di cui all’art. 53, comma 1 del d.lgs. 285/1992:

  • lett. b): motocarrozzette, ovvero veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati con idonea carrozzeria;
  • lett. c): motoveicoli per trasporto promiscuo, ovvero veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
  • lett. h): quadricicli a motore, ovvero veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55tn, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

b) autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1 del d. lgs. 285/1992:

  • lett. a): autovetture, ovvero veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • lett. c): autoveicoli per trasporto promiscuo ovvero veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5tn o 4,5tn se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  • lett. d): autocarri, ovvero veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stessi;
  • lett. f): autoveicoli per trasporti specifici ovvero veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  • lett. g): autoveicoli per uso speciale, ovvero veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.
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